Lettera aperta al ministro Gentiloni
Gentile signor Ministro,
vorrei chiederle dei chiarimenti su un disposto minore contenuto nella finanziaria 2007 (pdf), che sebbene certamente marginale rispetto al complesso del provvedimento e al dibattito che ne sta seguendo, riveste un particolare interesse per chi si occupa dei temi dell’informazione e sta facendo in queste ore il giro della rete.
Mi riferisco all’articolo 32 in materia di Riproduzione di articoli di riviste o giornali.
L’articolo va a integrare il 65 della precedente legge n. 633 del 22 aprile 1941, esplicitando da quanto mi pare di capire l’obbligo della corresponsione di un compenso a fronte della copia digitale o meno, completa o parziale, di articoli da riviste e giornali.
Dico esplicita perché, sempre secondo la mia comprensione dei fatti, lo scambio di articoli tra soggetti editoriali era già regolato da appositi accordi commerciali.
Quale motivo ha spinto il governo a fissarne per legge l’obbligatorietà? Ragioni fiscali? Ma comunque la conseguenza che se ne si ottiene è di restringimento degli spazi di libertà nel diritto di citazione previsti dal regime precedente.
Se infatti i detentori di diritti commerciali già certamente provvedono a far valere reciprocamente questi diritti per mezzo di accordi, la specificazione contenuta nella finanziaria, senza nulla aggiungere da questo punto di vista, sembrerebbe agire come tagliola rispetto agli esercizi che venivano considerati equi e tollerabili del diritto di riproduzione di articoli comparsi sulla stampa, vale a dire le rassegne stampa, la pubblicazione di estratti rimandando alla fonte come diritto di cronaca, in generale la possibilità da parte di soggetti non commerciali di riprendere e amplificare spunti di interesse riprendendoli dal dibattito pubblico.
Le ricadute paventate di questa stretta sull’editoria personale di rete, insomma i blog e tutto ciò che ci gira intorno, le può ben immaginare, tanto più che il tema le è noto.
La discussione informale che si svolge su internet agisce come un secondo livello capillare e diffuso del confronto che anima la cosiddetta opinione pubblica di cui i mezzi di informazione offrono una prima rappresentazione. L’accesso alle cronache dei fatti di pubblica rilevanza e delle opinioni formulate su questi è di vitale importanza per alimentare questo prezioso ciclo, che a volte attinge direttamente alla fonte e altre volte lo fa per mezzo di terzi, le rassegne stampa appunto, di cui un esempio molto utile è proprio presente sul sito del suo partito.
Le chiederei pertanto se vi è possibile chiarire al di là di ogni dubbio il senso di questo dispositivo legislativo, quali scopi avete ritenuto di perseguire e gli effetti che deriveranno dalla sua applicazione.
RingraziandoLa per l’attenzione Le faccio gli auguri di buon lavoro.
Antonio Memo
(http://www.schegge.org/antonio/)
Di seguito alcuni riferimenti in linea sulla questione:
http://www.wittgenstein.it/post/20061002_82057.html
http://www.mantellini.it/2006_10_01_archivio.htm#115982399404434009
http://db.peacelink.org/campagne/info.php?id=20
7 Ottobre 2006 alle 1:34 pm
copio incollo una mia serie di commenti per far prima:
# Loud, blogMinistro Welfare e Sottosegretario Giustizia Dichiara:
October 6th, 2006 alle 6:17 pm
Ehi, innanzitutto la norma che citi (art. 32 legge finanziaria) non è certo retroattiva, quindi non hai bisogno di rimuovere i vecchi post.
Detto questo, la modificazione della Legge sul Diritto d’autore n. 633/1941, riguarda gli “articoli di giornali o riviste” e nello specifico si parla di quelli “di attualità a contenuto economico, politico, etc.” (comma 1, da legare in fase di interpretazione) e quindi rientramo nell’ambito di riproduzione a scopo commerciale da altri editori e giornali, per intenderci.
Infatti, il successivo art. 70 rimane invariato e salva i blog, recitando che “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.”
# Loud, blogMinistro Welfare e Sottosegretario Giustizia Dichiara:
October 6th, 2006 alle 6:21 pm
Altrimenti andremmo contro una limitazione della libertà di espressione, costituzionalmente tutelata. Quindi ciò non può avvenire, e l’ambito applicativo di quella modifica riguarda i rapporti tra editori (siano di libri, giornali, etc.) nell’esercizio della loro attività di impresa. E si parla di accordi tra essi proprio per la determinazione dei compensi.
Non riguarda quindi l’espressione di un blogger che citi un testo tratto al fine di commentarlo per ragioni politiche, di critica, di insegnamento etc. (art. 70 Lda).
Luca
# Loud, blogMinistro del Welfare a BlogGoverno Dichiara:
October 7th, 2006 alle 2:30 pm
@D4rkcloud: attenzione. il diritto d’autore prevede propria l’uso riservato (copyright per intenderci) nel caso in cui l’autore non lo consenta esplicitamente. a questo scopo vengono in aiuto proprio le creative commons che molti di noi usano. ma la legge sul diritto d’autore chiarisce anche la legittimità della citazione di testi altrui a scopi di critica, pensiero politico, insegnamento, satira. quindi non facciamo confusione con interpretazione frettoloso, o come al solito diffondiamo panico inutile. Rimanendo intanto l’articolo che ne parla si scongiura il rischio che il blogger non possa citare. Il comma aggiunto invece è nell’articolo dell’attività d’editoria, che per definizione è a scopo commerciale (a cui si collega anche la legge 62/01).
@Antonio: in collegamento a quanto appena scritto sopra a D4rkcloud, vorrei aggiungere proprio che l’elemendo dello scopo commerciale è quello da non scordare. Nella legislazione precedente probabilmente mancava un obbligo per cui gli editori talvolta citavano non tanto per fare pubblicità al concorrente o per avere materiale da utilizzare, ma per guadagnare con farina del sacco di altri e quindi il legislatore avrà sentito l’esigenza di inibire contenziosi obbligandoli a stilare documenti contrattuali preventivi per le citazioni di testi di altri editori. Così da completare il regime di tutela e concorrenza non sleale. Se così, va ribadito che il blogger viene escluso.
7 Ottobre 2006 alle 1:36 pm
per ulteriori commenti passa pure su BlogGoverno che facciamo prima, dando seguito al post di D4rkloud. ciao ciao
7 Ottobre 2006 alle 1:49 pm
e forse i motivi fiscali ci sono, ma non facciamo confusione sui soggetti a cui la modifica è rivolta…
9 Ottobre 2006 alle 1:04 am
La norma non è costituzionalmente accettabile poichè ridondante e comunque vessatoria. La ritireranno presto.